LEGGE 1° marzo 2002, n. 39
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001
Pubblicata su: S.O. n. 54 a G.U. n. 72, 26/03/2002
Testo in vigore dal 10 aprile 2002).
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CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
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ART. 44.
(Installazione di generatori di calore).
1. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 551, è soppresso.
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Note:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993 n. 242, s.o.
– Si riporta il comma 10 dell'art. 5, come modificato dalla presente legge:
"10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996".